Inps, reperibilità malattia: attenti a…

Malattia, reperibilità, visite mediche, esoneri… Negli ultimi tempi si è molto parlato di questo argomento. Già, perché il rischio di commettere errori, anche in buona fede, è davvero alto e può costare caro. Ecco perché l’INPS ha pubblicato sul suo sito alcuni utili chiarimenti, ripresi dall’agenzia AdnKronos.

Visite mediche di controllo domiciliari

Per l’esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari “molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice ‘E’ nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo” scrive l’Inps sul suo sito. Che precisa: “In primo luogo, che le norme non prevedono l’esonero dal controllo ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare Inps 7 giugno 2016, n. 95”.

Esclusione, quando
”Il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le ‘agevolazioni’ previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità” continua la nota sul sito. Queste situazioni sono contenute in due provvedimenti: nel decreto del ministero del Lavoro 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati (e riguardano patologie gravi che richiedono terapie salvavita; o stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%); nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017 n. 206 per i dipendenti pubblici (e includono patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della ‘Tabella A’ allegata al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834 o a patologie rientranti nella ‘Tabella E’ dello stesso decreto; e ancora, stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%)”. Solo in questi casi, dice l’Istituto “la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo”.
Il Codice E è per uso interno

Per quanto riguarda il ‘Codice E’ indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752, è riservato “a esclusivo uso interno riservato ai medici Inps durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime” spiega l’Inps. Quindi “qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione ‘Codice E’ non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio”.